PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di realizzare un progetto educativo generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, la presente legge assicura a tutti i ragazzi il diritto fondamentale di ricevere un'adeguata educazione alla sessualità, intesa nei suoi vari aspetti, inclusi quelli affettivo, biologico, culturale, etico e giuridico.
      2. L'educazione alla sessualità ha come obiettivi la prevenzione, la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di capacità, personali e interpersonali, che favoriscano una sessualità serena, responsabile ed equilibrata.

Art. 2.
(Obblighi delle scuole).

      1. L'educazione alla sessualità è parte integrante dell'intero percorso formativo scolastico.
      2. Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nel quadro delle proprie finalità e nell'adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei valori stabiliti dalla Costituzione, nonché dei propri ordinamenti, concorrono allo sviluppo integrale della personalità degli alunni organizzando nell'ambito delle attività scolastiche appositi corsi di educazione alla sessualità, prevedendo il coinvolgimento di genitori e insegnanti.
      3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

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Art. 3.
(Programmazione e verifiche).

      1. I corsi di cui all'articolo 2, comma 2, sono organizzati in base ad una programmazione pluriennale che prevede verifiche annuali degli obiettivi raggiunti.
      2. La verifica è svolta annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle relazioni inviate dagli uffici scolastici regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I risultati della verifica sono presentati annualmente al Parlamento e ne viene assicurata la massima diffusione.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina una commissione competente ad elaborare le linee guida generali di tipo operativo per i corsi di educazione alla sessualità.
      4. La commissione di cui al comma 3 è formata da esperti in educazione sessuale, valutati sulla base di titoli, da insegnanti, da genitori e da studenti. La commissione è composta al 50 per cento da esperti in educazione sessuale e complessivamente da un numero di membri non superiore a cinquanta.
      5. Le linee guide previste dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto degli obiettivi fondamentali e comuni di cui all'articolo 4, sono elaborate dalla commissione entro sei mesi dal suo insediamento e sono adottate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.
      6. L'organizzazione e la definizione dei contenuti minimi per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di educazione alla sessualità, nel rispetto delle linee guida previste dal comma 3 del presente articolo e degli obiettivi fondamentali e comuni di cui all'articolo 4, sono stabilite con regolamento delle regioni e delle province

 

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autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di adozione delle citate linee guida.
      7. Il regolamento di cui al comma 6 deve, inoltre, prevedere:

          a) che le lezioni dei corsi si tengano in orario curricolare durante l'intera durata dell'anno scolastico, con frequenza almeno mensile e con durata non inferiore a un'ora;

          b) che le lezioni siano affidate a professionisti nelle materie oggetto dei corsi, anche insegnanti della stessa scuola e operatori delle aziende sanitarie locali, opportunamente formati;

          c) che il dirigente scolastico, d'intesa con il consiglio d'istituto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, formi una commissione costituita in pari numero da insegnanti e da genitori, delegata ad organizzare i corsi;

          d) che la commissione di cui alla lettera c) rediga un piano dei costi complessivi dell'organizzazione dei corsi, incluso l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle lezioni.

      8. All'interno del corso di educazione alla sessualità sono programmati incontri formativi con i genitori e gli insegnanti affinché la formazione degli alunni sia accompagnata e seguita nel tempo.

Art. 4.
(Obiettivi fondamentali e comuni dei corsi di educazione alla sessualità per gli studenti).

      1. I corsi di educazione alla sessualità per gli studenti devono avere contenuti che perseguano obiettivi fondamentali e comuni, diversificati per le varie fasce di età.
      2. Tra gli obiettivi fondamentali e comuni di cui al comma 1 rientrano, a titolo esemplificativo: il rispetto dell'altro, l'accettazione del proprio corpo, la valorizzazione della propria sessualità, la consapevolezza del proprio ruolo, l'igiene e la

 

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salute sessuali, la competenza relazionale e l'adeguata informazione rispetto all'età.

Art. 5.
(Obiettivi fondamentali e comuni degli incontri formativi con i genitori e gli insegnanti).

      1. Gli incontri formativi con i genitori e gli insegnanti devono avere contenuti che perseguano obiettivi fondamentali e comuni nonché obiettivi specifici per le varie fasce di età.
      2. Tra gli obiettivi fondamentali e comuni di cui al comma 1 rientrano, a titolo esemplificativo: ottenere e mantenere una relazione aperta, saper ascoltare le istanze dei ragazzi quando vengono proposte nonché saper comunicare i temi della sessualità senza preconcetti e senza trasferire in maniera impositiva le proprie certezze.

Art. 6.
(Visite andrologiche e ginecologiche).

      1. Al raggiungimento della maggiore età, allo scopo di promuovere il diritto alla salute degli alunni, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, garantiscono la possibilità di essere sottoposti a una visita andrologica o ginecologica.
      2. Alle visite mediche possono chiedere di essere sottoposti anche gli alunni non ancora maggiorenni, dietro presentazione di un consenso scritto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà sul minore.
      3. Le visite mediche sono programmate dall'azienda sanitaria locale competente e sono tenute presso le strutture della medesima azienda o presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le scuole e le aziende sanitarie locali garantiscono il necessario coordinamento.
      4. Gli esiti della visita medica non possono essere comunicati agli operatori scolastici.

 

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Art. 7.
(Risorse per l'organizzazione dei corsi di educazione alla sessualità).

      1. Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di educazione alla sessualità, di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, cui si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Per gli anni successivi al 2009 la somma da destinare al suddetto fondo è stabilita con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      3. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è ripartita dal Ministero della pubblica istruzione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      4. Gli istituti scolastici inviano il bilancio economico preventivo per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 agli appositi uffici organizzati presso gli uffici scolastici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali provvedono ad avanzare la richiesta di finanziamento complessiva regionale o della provincia autonoma al fondo istituito ai sensi del comma 1.
      5. Le somme spese in eccesso rispetto al bilancio economico preventivo presentato ai sensi del comma 4 restano a carico dell'istituto scolastico.